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“Guida dopo aver assunto droga? Punibile solo se crea pericolo”: parere di un chimico 🧪

Da ieri tutti scrivono: Guida dopo aver assunto droga? Punibile solo se crea pericolo.

Ma, anche in questo caso, la chimica ha l’ultima parola...


L'articolo 187 del CdS e le recenti modifiche

L’articolo 187 del Codice della Strada regola la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, o meglio dire, da dopo il 2024, la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel 2024, la legge 177 aveva eliminato la necessità di dimostrare lo stato di alterazione psicofisica, rendendo sufficiente la positività agli accertamenti tossicologici per configurare il reato.

Questo approccio, pur semplificando l’intervento delle Forze dell’Ordine, sollevava questioni importanti per i chimici tossicologi. Prima, la legge parlava di chiunque guidasse in stato di alterazione psico-fisica, e la domanda era: come si dimostra che la sostanza ha effettivamente alterato le capacità di guida? Con la riforma del 2024, invece, bastava la positività al test, ma la nuova domanda scientifica e pratica è diventata: anche dosi bassissime, rilevate nei liquidi biologici, modificano davvero la capacità di guidare? 🧪

Insomma, la scienza continuava a interrogarsi sul confine tra presenza della sostanza e reale compromissione psicofisica.


La pronuncia della Corte Costituzionale del 29 gennaio 2026: non basta più il “solo positivo”

Oggi, o meglio ieri, la Corte stabilisce che la guida sotto l’influenza di droghe è punibile solo se provoca un reale pericolo ⚠️. Non conta più la semplice presenza della sostanza: occorre dimostrare che l’assunzione abbia compromesso le condizioni psicofisiche del conducente e reso la guida effettivamente pericolosa. Questo ristabilisce la necessità di un criterio scientifico per definire l’alterazione psicofisica, evitando che rilevazioni residue o soglie generiche creino sanzioni ingiuste. Questo criterio, negli anni, ha visto molti chimici tossicologi e medici al lavoro per stilare linee-guida scientifiche da poter seguire, cercando di tradurre in numeri e procedure concrete quello che la legge lasciava vago e interpretativo.

È importante capire che la sentenza non modifica formalmente il testo della legge: l’articolo 187 resta quello approvato nel 2024, con la positività ai test come criterio. La novità è che la Corte vincola l’interpretazione: le Forze dell’Ordine e i giudici non possono più punire automaticamente chi è positivo, ma serve valutare se la sostanza abbia creato un reale pericolo alla guida 🚗💨.


Dal test di screening all’accertamento di primo livello

Gli organi di polizia possono sottoporre i conducenti a test di screening rapidi, su saliva o urine, che segnalano la presenza di cocaina, eroina, amfetamine o THC. Questi test sono molto sensibili, quindi difficilmente sfuggono sostanze realmente presenti, ma la specificità è più bassa: qualche falso positivo può capitare ⚠️.

Se il test rapido è positivo, si passa agli accertamenti di primo livello, analisi in laboratorio su sangue o urine tramite spettrometria di massa accoppiata alla cromatografia, tecniche di analisi che permettono di valutare con precisione la quantità di sostanza e, soprattutto, se l’alterazione psicofisica è realmente presente e potenzialmente pericolosa alla guida.


La cannabis e l’uso medico: quando il THC resta nel corpo più a lungo del caffè del mattino ☕

Il THC può rimanere rilevabile nei liquidi biologici anche svariati giorni dopo l’assunzione, soprattutto in chi ne fa uso cronico o terapeutico, mentre bisogna ricordare che la media di rilevabilità delle altre sostanze stupefacenti si aggira intorno a 24 h nel sangue e 2-3 giorni nelle urine.

Ma perché il THC rimane rilevabile per così tanto? Il THC è una sostanza lipofila, cioè si lega facilmente ai grassi del corpo. Quando una persona assume cannabis, il THC entra nel sangue e agisce sul sistema nervoso centrale, ma una parte viene immagazzinata nei tessuti adiposi. Da lì, viene rilasciato lentamente nel sangue nel tempo, anche giorni o settimane dopo l’assunzione, soprattutto in chi ne fa uso cronico o regolare.

Questo meccanismo crea situazioni delicate: un conducente può risultare positivo anche senza alcuna compromissione effettiva della guida. Definire l’alterazione psicofisica diventa cruciale per distinguere tra rilevazioni residue e reale rischio, soprattutto nel caso di cannabis a uso medico.


Ripensare la punibilità: non è il “solo positivo” a creare guai, ma il reale pericolo per la sicurezza stradale

Con la sentenza 2026, la legge torna a privilegiare il criterio del reale pericolo. È qui che entrano in gioco la chimica e la tossicologia, che non hanno il compito di assolvere o condannare, ma di misurare, interpretare e spiegare 🧪.

Gli stessi dati analitici possono dimostrare che una positività non ha alcun effetto sulla capacità di guidare, così come possono confermare un’alterazione reale e pericolosa. E in un ambito delicato come la sicurezza stradale, fare chiarezza è l’unico modo per tutelare davvero tutti.

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